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AGEVOLAZIONI FISCALI

Presupposti

Il 5 per mille (5×1000) è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate e alle iniziative sociali dei Comuni. Il 5 per mille è stato introdotto con la Legge finanziaria del 2006 (art. 1, cc. 337–340, L. 266/05), confermato negli anni successivi e definitivamente stabilizzato nel 2014 (art. 1, comma 154, L. 190/14). Alle agevolazioni già previste si sono affiancate quelle recentemente introdotte con l’approvazione del Decreto legislativo 111/2017 nell’ambito della Riforma del Terzo Settore e con le relative regolamentazioni del DPCM approvato il 23 luglio 2020.

Come fare

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti e non sono cumulabili tra di loro.

Persone fisiche

  • le donazioni a favore di APS, iniziative umanitarie laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), possono essere portate in detrazione fino al 26% di quanto versato per un massimo di 30.000 euro;
  • le donazioni a favore di APS e associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro nazionale, possono essere portate in detrazione fino al 30% di quanto versato per un massimo di 30.000 euro;
  • le donazioni a favore di APS di organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale possono essere portate in deduzione fino al limite del 10% del reddito dichiarato.
    Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Imprese

Le agevolazioni fiscali previste per le donazioni, erogazioni e liberalità effettuate a favore delle APS possono essere, a scelta del contribuente, di due tipi:

  • deducibilità per le donazioni in denaro tramite bonifico o in natura nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato;
  • deducibilità delle liberalità per un importo non superiore a 30.000 euro o, se maggiore, al 2% ai fini del reddito da assoggettare ad IRES.

Le donazioni di beni/prodotti delle imprese alle APS

Le imprese possono donare alle APS anche beni normalmente destinati alla vendita. In questo caso, la normativa fiscale prevede la possibilità del non assoggettamento IRES, IRPEF e IVA delle relative cessioni.
Questa agevolazione fiscale vale solo se l’oggetto della donazione (il bene) ha un costo unitario inferiore ai 50 euro ovvero se, al momento dell’acquisto o importazione del bene medesimo, non è stata operata la detrazione dell’IVA.
Quando il valore delle donazioni di beni da parte delle imprese alle APS supera i 15.000 euro occorre effettuare apposita comunicazione alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE

Per ulteriori informazioni consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it salvo variazioni e omissioni di legge.